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Visto che autorevoli personaggi con importanti ruoli tecnico-burocratici nel Comune di Milano si ostinano ancora oggi ad affermare che le biciclette non possono andare sui marciapiedi, è giunto il momento di dire le cose come stanno davvero al riguardo.
Non vi è alcun dubbio che il Codice della Strada consenta il transito delle biciclette sui marciapiedi, non direttamente però. Per poter percorrere in bici uno specifico marciapiede, occorre infatti che il Comune emetta preventivamente, in relazione a quello specifico marciapiede, un'ordinanza e installi la segnaletica relativa.
Al riguardo, le possibilità previste dal Codice della Strada all'art. 39 e dal Regolamento del CdS all'art. 122, 9c) - e come definitivamente chiarito dal Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557, Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, in G.U. n. 225, 26 settembre 2000, Serie Generale - sono due:
a) pista ciclabile contigua al marciapiede (segnale alla fig. II. 92/a del Regolamento, con riga per separare la sezione di marciapiede destinata ai pedoni da quella destinata alle biciclette);
b) percorso pedonale e ciclabile (segnale alla fig. II. 92/b, senza riga di separazione, e cioè in promiscuo tra pedoni e ciclisti).
Dunque a Milano, volendolo, decine e decine di marciapiedi larghi (ma non necessariamente) e poco frequentati dai pedoni potrebbero ospitare il transito delle biciclette adottando una delle due opportunità sopra indicate (separazione o promiscuità), offerte dal Codice della Strada, e installando i necessari scivoli.
E' dunque venuto il tempo di smetterla di trincerarsi dietro inammissibili non possumus, per iniziare ad operare concretamente a favore della bici utilizzando gli strumenti che già esistono. O, almeno, occorre cambiare gli argomenti in base ai quali ci si ostina a non fare.
LEGENDA
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